Quale partner di GastroSuisse, offriamo soluzioni assicurative di prim’ordine per malattia e infortuni pensate su misura per le esigenze specifiche delle aziende di ristorazione. In collaborazione con GastroSocial, le nostre esperte e i nostri esperti del settore vi aiutano inoltre ad annunciarvi presso l’AVS nonché a chiarire eventuali dubbi in merito alla previdenza professionale e all’affiliazione a GastroSuisse.
Secondo l’articolo 22, se una collaboratrice o un collaboratore si assenta dal lavoro per malattia, infortunio, servizio militare o civile o maternità, le aziende di ristorazione sono tenute al pagamento continuato del salario stabilito per contratto. Tale diritto vale in caso di impedimento senza colpa da parte della dipendente o del dipendente e si basa sull’articolo 324a CO e sulla scala bernese.
In base al contratto collettivo di lavoro nazionale (CCNL), le aziende di ristorazione sono obbligate a stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (IGM). Con un’assicurazione IGM, il datore di lavoro trasferisce a SWICA il rischio del pagamento continuato del salario in caso di malattia.
In base al termine d’attesa scelto, il ristoratore può stabilire per quanto tempo coprire autonomamente il salario del personale in malattia, prima che subentri l’assicurazione IGM. Più lungo è il termine d’attesa, più basso è il premio, che può essere dedotto per metà dal salario della collaboratrice o del collaboratore. In base al CCNL, il periodo di attesa durante il quale il datore di lavoro è tenuto a pagare l’88 per cento del salario lordo annuo AVS non deve superare i 60 giorni.
In collaborazione con GastroSuisse, SWICA offre un’assicurazione IGM conforme al CCNL.
L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria copre i costi ospedalieri e di guarigione nonché la perdita di salario a partire dal terzo giorno. Se una persona lavora per più di otto ore alla settimana nella stessa azienda, l'assicurazione contro gli infortuni copre sia gli infortuni professionali che quelli non professionali, altrimenti solo quelli professionali.
L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria include anche il rimborso di spese accessorie per mezzi ausiliari, costi di viaggio, trasporto e salvataggio, rendite d’invalidità e per i superstiti, indennità per menomazione dell’integrità e assegni per grandi invalidi.
Anche le lavoratrici e i lavoratori indipendenti possono stipulare una copertura infortuni facoltativa. Vengono garantite le stesse prestazioni dell’assicurazione infortuni obbligatoria.
Le aziende di ristorazione sono tenute per legge ad assicurare tutto il personale contro gli infortuni. Le lavoratrici e i lavoratori indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo.
L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria comprende l’assicurazione infortuni professionali (AIP) e l’assicurazione infortuni non professionali (AINP).
L’AIP copre gli infortuni che si verificano durante l’orario di lavoro e sul tragitto casa-lavoro. Il premio è interamente a carico del datore di lavoro.
L’AINP assicura gli infortuni nel tempo libero. Il premio, in genere, è a carico della lavoratrice o del lavoratore e viene dedotto direttamente dal salario.
In collaborazione con GastroSuisse, SWICA offre un’assicurazione contro gli infortuni conforme al CCNL.
Per integrare l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (LAINF) è possibile aggiungere ulteriori prestazioni stipulando un’assicurazione contro gli infortuni complementare LAINF-C:
Al contempo, le aziende che stipulano un’assicurazione LAINF-C con SWICA aumentano la propria attrattiva come datore di lavoro, poiché l’assicurazione copre l’intera perdita di salario in caso di infortunio non professionale anche per il personale ausiliario o a tempo parziale che non raggiunge le otto ore settimanali con nessun datore di lavoro.
Per le aziende di ristorazione in Svizzera, l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (IGM) e l’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono assicurazioni sociali primarie. Entrambe sono obbligatorie per il settore della ristorazione (l’assicurazione IGM secondo il CCNL, la LAINF secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni).
Tuttavia presentano chiare differenze in termini di scopo, obblighi e prestazioni. Mentre l’assicurazione IGM copre la perdita di salario in caso di malattia, la LAINF interviene in caso di infortunio.
Poiché il settore della ristorazione è soggetto al CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione), alla stipula di una soluzione LPP occorre tenere presenti alcuni punti importanti:
Le soluzioni previdenziali della cassa pensione Gastrosocial sono pensate per rispondere alle esigenze delle aziende di ristorazione. La lunga esperienza della cassa pensioni in questo settore ne garantisce la conformità al CCNL. Versando importi supplementari è possibile assicurare salari più elevati, garantire una migliore protezione dai rischi e assicurare il salario lordo AVS senza deduzione di coordinamento.
Il CCNL disciplina tutte le questioni rilevanti sul piano del diritto del lavoro tra dipendenti e aziende del settore alberghiero e della ristorazione. È stato concordato tra le associazioni dei datori di lavoro (GastroSuisse, HotellerieSuisse e SCA) e i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori (Hotel & Gastro Union, Syna e UNIA) e al momento è in fase di rinegoziazione. L’entrata in vigore del nuovo CCNL è prevista per il 2028.
Il CCNL garantirà certezza del diritto e rapporti chiari tra datori di lavoro e dipendenti, a vantaggio soprattutto di ristoranti, caffè, bar, piccoli alberghi, locande e pensioni. Il CCNL disciplina in particolare cinque aspetti centrali:
• condizioni per avviare e terminare rapporti di lavoro
• salario
• orario di lavoro e tempo libero
• sostituzione del salario in caso di assenza di collaboratrici e collaboratori
• assicurazioni sociali
Soprattutto per quanto riguarda la sostituzione del salario e le assicurazioni obbligatorie, per le aziende di ristorazione è fondamentale comprendere correttamente e applicare in modo sistematico le disposizioni del CCNL.
Per sapere se la vostra azienda è assoggettata al CCNL, potete consultare l’articolo 2 (Non applicabilità) del CCNL nonché le funzioni esenti dal campo di applicazione personale. In caso di incertezza, decide l’Ufficio di controllo del CCNL.
Le deduzioni salariali comprendono in generale i contributi alle assicurazioni sociali, i premi assicurativi e altre deduzioni individuali come le imposte alla fonte e i costi di vitto nonché le spese d’esecuzione del CCNL. Di seguito è riportata una panoramica delle deduzioni principali:
Le deduzioni socialisono i contributi obbligatori trattenuti dal salario per le assicurazioni sociali. L’ammontare delle deduzioni si calcola in percentuale a partire dal salario lordo o dal salario assicurato. Tra queste rientrano AVS, AI, IPG e AD (1° pilastro) e la previdenza professionale LPP (2° pilastro).
Importante: il datore di lavoro è responsabile del conteggio, del rispetto dell’obbligo contributivo e del trasferimento dei contributi all’assicurazione sociale competente, ad esempio GastroSocial.
I costi del personale sono il principale fattore di costo nel settore della ristorazione. Occorre garantire in ogni caso i salari minimi stabiliti, anche se il fatturato non raggiunge l’ammontare desiderato.
I salari minimi variano notevolmente a seconda del livello di formazione, dell’età e del tipo di impiego. Gli attuali salari minimi vincolanti previsti dal CCNL sono indicati sul sito internet di GastroSuisse e nel CCNL, articolo 10 Salari minimi.
In linea di principio, in Svizzera, i contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale – come il CCNL per il settore alberghiero e della ristorazione – hanno la priorità sui salari minimi cantonali. Fanno eccezione i Cantoni di Ginevra e Neuchâtel, che beneficiano di diritti acquisiti, avendo introdotto da tempo salari minimi cantonali.
Sì, in base al CCNL le aziende di ristorazione sono tenute a garantire al personale una 13ª mensilità pari al 100 per cento di un salario lordo mensile medio, a prescindere dal fatturato generato dall’azienda nell’anno in questione.
Per le frazioni di anno, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto a una quota proporzionale.